Nonostante i numerosi motivi per destinare il proprio TFR ad un fondo pensione (vedere qui) sono ancora pochi coloro che lo hanno fatto (meno del 30% dei lavoratori attivi). Uno dei principali motivi dell’attuale situazione è la scarsa conoscenza degli effettivi benefici. Ancora una volta la scarsa educazione finanziaria gioca a sfavore.
Beniamino Piccone in un bel articolo (vedere qui) dice: “Coloro che non si avvalgono dei fondi pensione negoziali rinunciano al contributo del datore di lavoro sulla parte del TFR, quasi sempre garantito a livello di accordi aziendali. Se il lavoratore dà un contributo volontario del 2% della retribuzione lorda, il datore di lavoro gli regala (dal cielo piovono soldi veri!) un 2%.”
Proprio per cercare di porre rimedio alla scarsa adesione dei lavoratori alla previdenza complementare è stata fatta recentemente una mini riforma.
Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge per il mercato e la concorrenza n.124 del 2017 che riforma, fra le molte cose, anche qualche aspetto della previdenza complementare, togliendo, se così si può dire, qualche vincolo e concedendo maggiore flessibilità. Le novità legislative più interessanti sono:
- relativamente al finanziamento della posizione previdenziale mediante versamento del TFR (trattamento di fine rapporto), è stata prevista la possibilità di destinare al fondo pensione una quota del TFR maturando anche parziale (quindi non obbligatoriamente il 100%) purché tale facoltà sia consentita da appositi accordi. Prima della modifica legislativa questa possibilità era riservata unicamente ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1993.
- Per quanto riguarda l’accesso all’erogazione del montante previdenziale accumulato sono state apportate due modifiche: a) la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare e b) il riscatto per perdita dei requisiti.
a) per coloro che si trovano in uno stato di non occupazione superiore a 24 mesi e a meno di 5 anni dal pensionamento è ammessa in tutto o in parte la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare. Questo anticipo temporale potrà essere ampliato dal singolo fondo pensione attraverso un’apposita previsione statutaria o regolamentare fino ad un massimo di 10 anni. Questa prestazione anticipata è alternativa alle forme classiche di capitale/rendita e potrà essere erogata come “rendita temporanea anticipata”.
b) per quanto riguarda il riscatto per perdita dei requisiti la riforma ha equiparato le adesioni collettive e quelle individuali. Prima della modifica infatti era consentito il riscatto per perdita requisiti (principalmente per cambio o cessazione del rapporto di lavoro) solo a chi aveva aderito ad un fondo pensione negoziale/collettivo. Con la riforma è stata estesa questa forma di riscatto immediato anche alle adesioni in forma individuale. Questo va a favore dei lavoratori iscritti in forma individuale ad un fondo pensione aperto o ad un Pip che in caso di cessazione del rapporto di lavoro e a seguito di un prolungato periodo di disoccupazione potranno riscattare le posizioni individuali accumulate.
Chi è interessato a questi argomenti può seguire gli aggiornamenti mettendo mi piace alla seguente pagina Facebook: Informazioni su Pensioni Previdenza Welfare