Ulteriori motivi per versare il TFR nel Fondo Pensione

Nonostante i numerosi motivi per destinare il proprio TFR ad un fondo pensione (vedere qui) sono ancora pochi coloro che lo hanno fatto (meno del 30% dei lavoratori attivi). Uno dei principali motivi dell’attuale situazione è la scarsa conoscenza degli effettivi benefici. Ancora una volta la scarsa educazione finanziaria gioca a sfavore.

Beniamino Piccone in un bel articolo (vedere qui) dice: “Coloro che non si avvalgono dei fondi pensione negoziali rinunciano al contributo del datore di lavoro sulla parte del TFR, quasi sempre garantito a livello di accordi aziendali. Se il lavoratore dà un contributo volontario del 2% della retribuzione lorda, il datore di lavoro gli regala (dal cielo piovono soldi veri!) un 2%.”

Proprio per cercare di porre rimedio alla scarsa adesione dei lavoratori alla previdenza complementare è stata fatta recentemente una mini riforma.

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge per il mercato e la concorrenza n.124 del 2017 che riforma, fra le molte cose, anche qualche aspetto della previdenza complementare, togliendo, se così si può dire, qualche vincolo e concedendo maggiore flessibilità. Le novità legislative più interessanti sono:

  1. relativamente al finanziamento della posizione previdenziale mediante versamento del TFR (trattamento di fine rapporto), è stata prevista la possibilità di destinare al fondo pensione una quota del TFR maturando anche parziale (quindi non obbligatoriamente il 100%) purché tale facoltà sia consentita da appositi accordi. Prima della modifica legislativa questa possibilità era riservata unicamente ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1993.
  2. Per quanto riguarda l’accesso all’erogazione del montante previdenziale accumulato sono state apportate due modifiche: a) la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare e b) il riscatto per perdita dei requisiti.

a) per coloro che si trovano in uno stato di non occupazione superiore a 24 mesi e a meno di 5 anni dal pensionamento è ammessa in tutto o in parte la prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare. Questo anticipo temporale potrà essere ampliato dal singolo fondo pensione attraverso un’apposita previsione statutaria o regolamentare fino ad un massimo di 10 anni. Questa prestazione anticipata è alternativa alle forme classiche di capitale/rendita e potrà essere erogata come “rendita temporanea anticipata”.

b) per quanto riguarda il riscatto per perdita dei requisiti la riforma ha equiparato le adesioni collettive e quelle individuali. Prima della modifica infatti era consentito il riscatto per perdita requisiti (principalmente per cambio o cessazione del rapporto di lavoro) solo a chi aveva aderito ad un fondo pensione negoziale/collettivo. Con la riforma è stata estesa questa forma di riscatto immediato anche alle adesioni in forma individuale. Questo va a favore dei lavoratori iscritti in forma individuale ad un fondo pensione aperto o ad un Pip che in caso di cessazione del rapporto di lavoro e a seguito di un prolungato periodo di disoccupazione potranno riscattare le posizioni individuali accumulate.

Chi è interessato a questi argomenti può seguire gli aggiornamenti mettendo mi piace alla seguente pagina Facebook: Informazioni su Pensioni Previdenza Welfare

Pubblicato da Massimo Baroni

Consulente Finanziario presso Azimut Co-Founder Unicorn Trainers Club www.unicorntrainers.it